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I certificati stranieri potranno essere tradotti solo al consolato?
Thread poster: Andrea Nicosia
Andrea Nicosia
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Nov 28, 2008

Gentili colleghi,
stamani presenentando al Tribunale della mia città per asseverare un documento, il Cancelliere mi ha detto che non è più possibile farlo poiché, in seguito ad un'interrogazione parlamentare, il Governo ha deciso che, in merito ai documenti anagrafici, le sole traduzioni ad essere ritenute valide sono quelle effettuate da un 'autorità consolare italiana.

Che ne pensate?
Riportandovi il testo dell'interrogazione, vi saluto.

Iscrizione an
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Gentili colleghi,
stamani presenentando al Tribunale della mia città per asseverare un documento, il Cancelliere mi ha detto che non è più possibile farlo poiché, in seguito ad un'interrogazione parlamentare, il Governo ha deciso che, in merito ai documenti anagrafici, le sole traduzioni ad essere ritenute valide sono quelle effettuate da un 'autorità consolare italiana.

Che ne pensate?
Riportandovi il testo dell'interrogazione, vi saluto.

Iscrizione anagrafica degli stranieri: i certificati provenienti dall’estero non potranno più essere tradotti in Italia da un traduttore giurato, ma solo dall’autorità consolare italiana.
Il nuovo orientamento è stato espresso dal sottosegretario all’interno Davico in risposta ad una interrogazione parlamentare del deputato Contento (PdL).

Con una interrogazione parlamentare il deputato Contento (PdL) ha chiesto chiarimenti al Ministro dell’interno su come si debbano comportare i comuni quando ricevono una richiesta di iscrizione anagrafica da parte di stranieri che producono certificati provenienti dall’estero, legalizzati dal consolato italiano, ma tradotti in Italia.
Il caso sollevato alla Camera nasce da un contrasto tra il Comune e la Prefettura di Pordenone. Per i funzionari dell’anagrafe friulana gli unici certificati redatti all’estero che possono essere accettati sono quelli tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004. Invece, per la Prefettura di Pordenone, sono da ritenere validi anche i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche se tradotti da un traduttore ufficiale operante in Italia, in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana.
“Tale interpretazione” - ha spiegato il Sottosegretario nella sua risposta alla Camera del 25 settembre - “non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa. Invece successivi approfondimenti hanno però indotto il Ministero a privilegiare una interpretazione più rigorosa dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in linea con l'orientamento del Comune di Pordenone che, pertanto, verrà seguita per la risoluzione di analoghi quesiti”. Il deputato Contento ha espresso la sua soddisfazione per la risposta fornita dal Governo, la quale “ha confermato la sua tesi sulla illegittimità della interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in relazione alla questione posta dalla prefettura di Pordenone”.
(Red.)

...................................................................................................

Fonte: Fascicolo degli atti di indirizzo e di controllo XVI Legislatura

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00277
presentata da
MANLIO CONTENTO
mercoledì 30 luglio 2008, seduta n.045

CONTENTO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che

con nota (prot. n. 20202/20111/07 del 30 agosto 2007), la Prefettura di Pordenone inoltrava al Ministero dell'interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i servizi demografici - la richiesta formulata dall'Unione Italiana del Lavoro circa la «documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici» in quanto il Comune di Pordenone «non ritiene validi i certificati redatti all'estero che non siano corredati della traduzione in lingua italiana da parte della nostra autorità consolare con attestazione di conformità all'originale ai sensi dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334»;

nella nota veniva altresì chiarita la posizione della Prefettura la quale ritiene, in proposito, che: «analogamente a quanto avviene nei procedimenti di concessione della cittadinanza italiana ... possano trovare applicazione, in combinato disposto, gli articoli 3 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che prevedono la possibilità di ricorrere per la traduzione degli atti e documenti redatti in lingua straniera, ad un traduttore ufficiale operante in Italia con successiva asseverazione da parte del Tribunale»;

con risposta del 25 giugno 2008, il direttore centrale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, dichiarava di condividere «l'accertamento espresso da codesta Prefettura, in base al quale il documento prodotto all'estero può essere tradotto dall'autorità consolare italiana nel Paese nel quale l'atto è stato prodotto, oppure da un traduttore ufficiale operante in Italia, con successiva asseverazione presso il Tribunale»;

alla risposta veniva allegata la «circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 20685/92500, del 15 dicembre 1980» utilizzata, nel caso, a conferma del parere espresso

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, però, all'articolo 3, nel disciplinare i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, esclude i cittadini non appartenenti all'Unione europea (comma 1) tranne per il ricorso alle dichiarazioni sostituite in caso di «stati, qualità personali e fatti accertabili da parte di soggetti pubblici italiani» (comma 2), fatte salve, però, le «speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero»;

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 disciplina il ricorso alle dichiarazioni sostitutive nel caso di applicazione di convenzioni internazionali (comma 3) e precisa come, al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, «gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»;

disposizione di contenuto corrispondente all'articolo 2, comma 4, del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, risulta prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 (e successive modificazioni - decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004), quest'ultimo adottato sulla base dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

dal quadro normativo vigente, dunque, parrebbe esclusa la possibilità di documentare stati, qualità personali e fatti con modalità diverse dal rilascio di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

in altre parate, non sembrerebbe corretto il ricorso, in sostituzione della precisa procedura prevista dalle norme da ultimo invocate, all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale dispone esclusivamente in materia di «legalizzazione di firme di atti da e per l'estero» e ciò sia per l'impossibilità di applicare tale disposizione ai cittadini extracomunitari (articolo 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000), sia per la specialità della disposizione contenuta nel regolamento di attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), che, in quanto tale, dovrebbe prevalere in tutti i casi in cui, attraverso i documenti formati dalla competente autorità dello Stato estero, si volessero documentare gli stati, le qualità personali e i fatti concernenti il cittadino extracomunitario medesimo e a maggior ragione allorché essi siano rilevanti per l'ottenimento di benefici di carattere economico posti a carico della pubblica amministrazione -:

se ritenga legittima la interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali con la nota richiamata in premessa e, in caso affermativo, sulla base di quali argomenti giuridici e quali iniziative intenda adottare in merito alla questione sollevata col presente atto di sindacato ispettivo. (5-00277)

RISPOSTA GOVERNO 25/09/2008
DAVICO MICHELINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO INTERNO

5-00277 Contento: Sulla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici.

Il sottosegretario Michelino DAVICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-00277 Contento: Sulla documentazione che i cittadini extracomunitari devono produrre ai fini anagrafici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,
la Prefettura di Pordenone, in data 30 agosto 2007, ha trasmesso a questo Ministero un quesito concernente la validità dei certificati redatti all'estero e legalizzati dalla competente autorità consolare italiana, prodotti da cittadini stranieri ai fini anagrafici, non corredati della traduzione in lingua italiana da parte della medesima autorità consolare.
Il quesito si basava su un'interpretazione del Comune di Pordenone che riteneva validi unicamente i certificati redatti all'estero e tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, a fronte di un diverso orientamento espresso dalla Prefettura di Pordenone che, a sua volta, riteneva valida, per i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana).
Tale interpretazione, non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa.
Tuttavia, successivi approfondimenti hanno però indotto questo Ministero a privilegiare una interpretazione più rigorosa dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in linea con l'orientamento del Comune di Pordenone, che pertanto verrà seguita per la risoluzione di analoghi quesiti.

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, la quale ha confermato la sua tesi sulla illegittimità della interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in relazione alla questione posta dalla prefettura di Pordenone.
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Tom in London
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Adeguarsi Nov 28, 2008

Andrea Nicosia wrote:

Che ne pensate?


Beh, se la legge è quella, bisogna adeguarsi. Punto.


 
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cosa ne penso Nov 29, 2008

Conseguenze:
meno lavoro per i traduttori "ufficiali" (chi sono?)
più lavoro per i consolati

c'è dietro forse:
voglia di più controllo sulla veracità dei dati?
poca fiducia nel lavoro dei traduttori che frequentano i tribunali in Italia?

cosa succederà
Non so se ho capito bene ma quando il sottosegretario dice: “Tale interpretazione” non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assic
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Conseguenze:
meno lavoro per i traduttori "ufficiali" (chi sono?)
più lavoro per i consolati

c'è dietro forse:
voglia di più controllo sulla veracità dei dati?
poca fiducia nel lavoro dei traduttori che frequentano i tribunali in Italia?

cosa succederà
Non so se ho capito bene ma quando il sottosegretario dice: “Tale interpretazione” non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa" si riferiva a quella della Prefettura quindi più permissiva ?
Visto che si torna su questa procedura più semplice, dobbiamo dedurre che le cose saranno più complicate invece che migliorate?
Ben venga la voglia di "privilegiare una interpretazione rigorosa" ogni tanto non guasta, non siamo molto abituati qui ! Tuttavia, per essere regolarmente testimone della confusione regnante, sono pronta a scommettere che molti tribunali nonché uffici ai quali vanno questi documenti non saranno stati messi al corrente e continueranno ad operare e ad accettare i documenti come prima


[Modifié le 2008-11-29 09:02 GMT]
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Carmen Copilau
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Solo il consolato italiano Nov 29, 2008

Andrea Nicosia wrote:

lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 disciplina il ricorso alle dichiarazioni sostitutive nel caso di applicazione di convenzioni internazionali (comma 3) e precisa come, al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3, «gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dalla autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri»;


dal quadro normativo vigente, dunque, parrebbe esclusa la possibilità di documentare stati, qualità personali e fatti con modalità diverse dal rilascio di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri;

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati,
la Prefettura di Pordenone, in data 30 agosto 2007, ha trasmesso a questo Ministero un quesito concernente la validità dei certificati redatti all'estero e legalizzati dalla competente autorità consolare italiana, prodotti da cittadini stranieri ai fini anagrafici, non corredati della traduzione in lingua italiana da parte della medesima autorità consolare.
Il quesito si basava su un'interpretazione del Comune di Pordenone che riteneva validi unicamente i certificati redatti all'estero e tradotti dall'autorità consolare italiana, secondo quanto previsto dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 334/2004, a fronte di un diverso orientamento espresso dalla Prefettura di Pordenone che, a sua volta, riteneva valida, per i certificati rilasciati da un'autorità straniera ed autenticati dall'autorità consolare italiana all'estero, anche la traduzione operata da un traduttore ufficiale operante in Italia (in analogia con quanto avviene per le pratiche di concessione della cittadinanza italiana).
Tale interpretazione, non incidente sugli aspetti inerenti la certezza e la legalità del documento, era volta ad assicurare la coerenza generale del sistema in un'ottica di semplificazione amministrativa.
Tuttavia, successivi approfondimenti hanno però indotto questo Ministero a privilegiare una interpretazione più rigorosa dell'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ed in linea con l'orientamento del Comune di Pordenone, che pertanto verrà seguita per la risoluzione di analoghi quesiti.

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo, la quale ha confermato la sua tesi sulla illegittimità della interpretazione fornita dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno in relazione alla questione posta dalla prefettura di Pordenone.


Io capisco che solo i consolati italiani lo possono fare e non i consolati dei vari paesi presenti sul territorio dello Stato italiano quindi, le traduzioni fatte dai vari consolati non hanno valore in Italia? Ho capito male io?


 
Andrea Nicosia
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A quanto pare, solo il consolato italiano. Nov 29, 2008

Carmen Copilau wrote:

Io capisco che solo i consolati italiani lo possono fare e non i consolati dei vari paesi presenti sul territorio dello Stato italiano quindi, le traduzioni fatte dai vari consolati non hanno valore in Italia? Ho capito male io?


Io ho avuto la tua stessa impressione, Carmen.


 
Karolina Aniela Wilk
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il Comune dice di sì, l'Ambasciata dice di no Dec 9, 2008

Ciao a tutti,

una signora polacca si è rivolta a me proprio oggi.....al Comune in prov.di Arezzo le hanno detto che deve recarsi in Polonia e tradurre i certificati di nascita presso l'Ambasciata d'Italia a Varsavia....la cosa più ridicola è che l'Ambasciata non ne sa nulla...le autorità consolari non sono dunque state aggiornate?
AIUTO !!!


 
Paola Dentifrigi
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io sapevo che valeva per gli extracomunitari Dec 9, 2008

Quindi certificati filippini, ghanesi, statunitensi e svizzeri ecc. ecc.




[Edited at 2008-12-09 15:38 GMT]


 
Karolina Aniela Wilk
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battaglia col Comune Dec 10, 2008

Ciao a tutti,

Il comune in prov.di Arezzo dice che la legge vale anche per l'UE e mi cita i seguenti articoli: l'art.3 e l'art.33/4 DPR n. 445/2000 nonché l'art.2 DPR n.394/1999

Secondo me il Comune ha torto ....non sono un legale, però se
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999 n. 394 (che cita il Comune)
è un REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SUL
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Ciao a tutti,

Il comune in prov.di Arezzo dice che la legge vale anche per l'UE e mi cita i seguenti articoli: l'art.3 e l'art.33/4 DPR n. 445/2000 nonché l'art.2 DPR n.394/1999

Secondo me il Comune ha torto ....non sono un legale, però se
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999 n. 394 (che cita il Comune)
è un REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286. (nel cui viene precisato, che)

Ambito di applicazione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

credo che gli suddetti articoli non valgano per l'UE, o mi sbaglio?
.... forse qualcuno è più esperto in materia?
... cosa ne pensate?
davvero un polacco per tradurre un atto di nascita deve andare a varsavia e un tedesco che vuole sposarsi deve recarsi a berlino?Per me non ha alcun senso.....

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/00443dla.htm
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Yajaira Pirela
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Possiamo tradurli in Italia! Dec 10, 2008

Ciao,

tutti i giorni io combatto con questo problema, da anni e anni.
Tutti i certificati o documenti che vengono dall'estero devono portare il timbro di legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri del paese d'origine, se questi paesi hanno aderito alla convenzione de la Haye del 05 ottobre 1961 il ministero in questione apporra l'Apostilla per il paese dove dovrà essere presentato, e dove dovrà essere obbligatoriamente tradotto e giurato da un perito traduttore CTU. I
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Ciao,

tutti i giorni io combatto con questo problema, da anni e anni.
Tutti i certificati o documenti che vengono dall'estero devono portare il timbro di legalizzazione del Ministero degli Affari Esteri del paese d'origine, se questi paesi hanno aderito alla convenzione de la Haye del 05 ottobre 1961 il ministero in questione apporra l'Apostilla per il paese dove dovrà essere presentato, e dove dovrà essere obbligatoriamente tradotto e giurato da un perito traduttore CTU. I paesi che non hanno aderito a detta convenzione dovranno avere la legalizzazione del Ministero degli Esteri del paese di origine e dopo obligatoriamente passare per il Consolato Italiano nel territorio, dove in genere per togliere più soldi viene anche tradotto. E qui il più delle volte il consolato sbaglia, perche il doc. dovrebbe portare la doppia legalizzazione, cioe una per l'origianale e l'altra per la traduzione. Come molte volte non è cosi, la traduzione in Italia si stacca e si rifà ex novo purche ci sia la legalizzazione consolare sul documenti in lingua originale.

Consiglio a tutti i miei colleghi CTU di munirsi di una lista dei paesi appartenenti alla convenzine de la Haye.
Nota importante! i documenti straniere privi di legalizzazione consolare o Apostilla non possono essere legalizzati presso i consolati del paese d'appartenenza. Solo il Ministero degli Esteri straniero ha l'autoristà e competenza.

Poi dipende anche da documento e documento non per tutti vige la stessa procedura, un certificato di matrimonio per avere gli assegni familiare, per esempio che deve essere presentato presso il Comune è importante che sia tradotto da un traduttore giurato CTU con tanto di timbro, numero d'iscrizione e documento, e ovviamente giurato presso un Tribunale Italiano che il comune lo accetta.
Per documenti che devono essere presentati a Questure e Procurra, ordine professionali, università vige tutto quello che ho detto prima, e tante altre cose in più.


Saluti a tutti

[Modificato alle 2008-12-10 14:26 GMT]
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Agnès Levillayer
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Articoli citati Dec 10, 2008

Karolina
mentre il DPR n° 394/1999 forse non si applica, da quanto citi, ai cittadini del'UE, il primo DPR 445/2000 che ti ha specificato il Comune si applica invece anche ai cittadini dell'UE...
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/00443dla.htm

Articolo 3 (R)
Soggetti

1. Le disposiz
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Karolina
mentre il DPR n° 394/1999 forse non si applica, da quanto citi, ai cittadini del'UE, il primo DPR 445/2000 che ti ha specificato il Comune si applica invece anche ai cittadini dell'UE...
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/00443dla.htm

Articolo 3 (R)
Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Mentre l'art. 33, precisa:

Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorita' estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.


Se questi sono i testi di riferimento, credo che si applicano infatti ai casi citati...
Continuavo a chiedermi cosa significa, per chi ha redatto la legge, questo "ovvero un traduttore ufficiale" ma rileggendo l'art. 3 comma 4 dello stesso DPR deduco che per loro è solo un traduttore che opera all'interno (:-?) del Consolato italiano o dell'Ambasciata italiana o che è riconosciuto da loro (:-?).
Sarebbe interessante sentire chi ha l'occasione di frequentare altre rappresentanze italiane all'estero per sapere se sono organizzate per far fronte alle richieste o se, come l'ambasciata d'Italia a Varsavia non sono informate, vuol dire che siamo davanti al solito pasticcio all'italiana.
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Karolina Aniela Wilk
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qua si tratta di un semplice atto di nascita Dec 10, 2008

Ciao Agnes,

ma qua si tratta di un semplice atto di nascita....io ho tradotto tantissimi documenti polacchi del genere e al Tribunale di Velletri (RM) nessuno mi ha mai detto niente.
Lo so che i miei colleghi polacchi - anche loro traducono centinaia di tali documenti e li asseverano presso i Tribunali....e quindi la legge vale solo in provincia d'Arezzo?
L'Art.33 secondo me si riferisce alla legalizzazione, ma non all'asseverazione del documento straniero. E poi...."tr
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Ciao Agnes,

ma qua si tratta di un semplice atto di nascita....io ho tradotto tantissimi documenti polacchi del genere e al Tribunale di Velletri (RM) nessuno mi ha mai detto niente.
Lo so che i miei colleghi polacchi - anche loro traducono centinaia di tali documenti e li asseverano presso i Tribunali....e quindi la legge vale solo in provincia d'Arezzo?
L'Art.33 secondo me si riferisce alla legalizzazione, ma non all'asseverazione del documento straniero. E poi...."traduttore ufficiale" - che cosa significa?
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Karolina Aniela Wilk
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Yaji - il Comune contraddice questo che hai scritto... Dec 10, 2008

Qua si tratta di un atto di nascita...e io ho fatto lo stesso ragionamento ...

"..., un certificato di matrimonio (...), per esempio che deve essere presentato presso il Comune è importante che sia tradotto da un traduttore giurato CTU con tanto di timbro, numero d'iscrizione e documento, e ovviamente giurato presso un Tribunale Italiano che il comune lo accetta. "

ma il problema è che questo Comune non lo vuole accettare...
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Qua si tratta di un atto di nascita...e io ho fatto lo stesso ragionamento ...

"..., un certificato di matrimonio (...), per esempio che deve essere presentato presso il Comune è importante che sia tradotto da un traduttore giurato CTU con tanto di timbro, numero d'iscrizione e documento, e ovviamente giurato presso un Tribunale Italiano che il comune lo accetta. "

ma il problema è che questo Comune non lo vuole accettare

Saluti a tutti

[Modificato alle 2008-12-10 14:26 GMT] [/quote]
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Yajaira Pirela
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a cosa serve il documento.... Dec 10, 2008

carissima
effettivamente a volte i comune fanno come vogliono. Bisogna vedere a cosa serve il documento, se si tratta di cittadini già regolari nel territorio italiano, e il documento di nascita è recente, riporta le tutte le "generalità" cioè nome e cognome di entrambi i genitori ed eventuali trascrizioni marginali (non tutti gli atti di nascita sono uguali dipende per cosa servono) e sono debitamente legalizzati dal paese di provenienza e il cancelliere che firma il giuramento ha la
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carissima
effettivamente a volte i comune fanno come vogliono. Bisogna vedere a cosa serve il documento, se si tratta di cittadini già regolari nel territorio italiano, e il documento di nascita è recente, riporta le tutte le "generalità" cioè nome e cognome di entrambi i genitori ed eventuali trascrizioni marginali (non tutti gli atti di nascita sono uguali dipende per cosa servono) e sono debitamente legalizzati dal paese di provenienza e il cancelliere che firma il giuramento ha la firma depositata allora non vedo perche non debba essere accettato.
Io spedisco documenti in tutta italia con questa procedura, certo se non hanno tutte le legalizzazioni del paese che lo emette, e se trattasi di un paese non appartenente al Haye, la legalizzazione consolare italiana, nemmeno lo traduco (ovviamente mi ritroverei il cliente arrabbiattissimo davanti con il documento che non ha valore!).
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Mariella Bonelli
Mariella Bonelli  Identity Verified
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Ancora sui certificati di nascita Jan 13, 2009

Mi riallaccio a questa discussione per porre un altro quesito.

Recentemente si è rivolto al mio studio un cittadino romeno per la traduzione del suo certificato di nascita ai fini dell'istanza di naturalizzazione italiana ex art. 9 legge 1991/92 con tanto di istruzioni della Prefettura che dicono che "l'estratto dell'atto di nascita deve esssere tradotto e legalizzato o apostillato dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato di formazione dei documenti, ... See more
Mi riallaccio a questa discussione per porre un altro quesito.

Recentemente si è rivolto al mio studio un cittadino romeno per la traduzione del suo certificato di nascita ai fini dell'istanza di naturalizzazione italiana ex art. 9 legge 1991/92 con tanto di istruzioni della Prefettura che dicono che "l'estratto dell'atto di nascita deve esssere tradotto e legalizzato o apostillato dall'Autorità Diplomatica o Consolare italiana presente nello Stato di formazione dei documenti, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali . Ora, consultandomi con la collega rumena incaricata dell'asseverazione, è stato valutato che in questo caso il documento potesse essere tradotto e asseverato in Italia, ma la Prefettura ha categoricamente rifiutato di ritirare il documento, perché secondo loro doveva essere tradotto e legalizzato in Romania.
Ho telefonato per chiedere chiarimenti ma, a parte essere stata trattata malamente, l'addetto non è stato in grado di spiegare come funziona esattamente. Tra le farneticazioni e i ripetuti "forse non mi sono spiegato bene" (non sapendo cosa dire, succede), ha detto che il documento così com'era non sarebbe stato accettato dal Ministero degli Esteri, invitando a ripetere tutta la procedura in Romania.
Siccome mi farebbe piacere imparare qualcosa, qualcuno di voi è in grado di spiegarmi l'accaduto?
Forse, come dice Yaji, il documento doveva essere legalizzato alla fonte e va rimandato in Romania per questo?


[Edited at 2009-01-13 14:02 GMT]
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María José Iglesias
María José Iglesias  Identity Verified
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Doveva essere legalizzato prima Jan 13, 2009

Mariella, la traduzione era dal romeno in italiano, se ho capito bene, vero?

Se è così, il documento poteva arrivare tranquillamente in Italia senza tradurre, ma doveva essere legalizzato PRIMA per essere ritenuto valido a tutti gli effetti.
Una volta legalizzato in Romania può essere tradotto qui e asseverato qui da un traduttore. Siccome è da tradurre in italiano e da utilizzare in Italia, non servirebbe altro.

Ho l'impressione che a volte i consolati si esp
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Mariella, la traduzione era dal romeno in italiano, se ho capito bene, vero?

Se è così, il documento poteva arrivare tranquillamente in Italia senza tradurre, ma doveva essere legalizzato PRIMA per essere ritenuto valido a tutti gli effetti.
Una volta legalizzato in Romania può essere tradotto qui e asseverato qui da un traduttore. Siccome è da tradurre in italiano e da utilizzare in Italia, non servirebbe altro.

Ho l'impressione che a volte i consolati si esprimono non in modo esatto perché preferiscono fare "business" loro stessi e in molti casi i costi applicati da loro sono decisamente superiori a quelli applicati da un traduttore in Italia.

MJ
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I certificati stranieri potranno essere tradotti solo al consolato?






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