Glossary entry (derived from question below)
French term or phrase:
notaire en 2°
Italian translation:
secondo notaio
Added to glossary by
enrico paoletti
Sep 2, 2015 09:38
8 yrs ago
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French term
notaire en 2°
French to Italian
Law/Patents
Law: Contract(s)
Si tratta di un atto di vendita.
L'intestazione è Maitre X notaire en 2°.
Ho capito che in francese notaire en second è colui che non redige o non trattiene l'atto ma partecipa all'atto.
Come si traduce in italiano? Ho pensato ad assistente notarile ma non sono sicura.
Grazie del vostro aiuto
L'intestazione è Maitre X notaire en 2°.
Ho capito che in francese notaire en second è colui che non redige o non trattiene l'atto ma partecipa all'atto.
Come si traduce in italiano? Ho pensato ad assistente notarile ma non sono sicura.
Grazie del vostro aiuto
Proposed translations
(Italian)
3 +1 | secondo notaio | enrico paoletti |
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Sep 7, 2015 10:24: enrico paoletti Created KOG entry
Proposed translations
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1 hr
Selected
secondo notaio
E qui, trattandosi, a ben vedere, non della scelta/nomina del notaio incaricato di procedere
alla formazione dell’inventario, ma della scelta/nomina del notaio incaricato di rappresentare le
persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale
nella quale di procede all’inventario, è quanto meno dubbio che si possa relegare la mancata
modifica dell’art. 772 c.p.c. a mero difetto di coordinamento/dimenticanza del legislatore del
2012, aprendo, conseguentemente, alla possibilità della scelta/nomina direttamente ad opera
della parte (nella specie, che ha chiesto l’inventario) anche del **secondo notaio**.
E’ il caso, peraltro, di segnalare, a tal proposito, come la portata della suddetta
problematica, che comunque permane, è destinata in qualche modo a ridimensionarsi qualora si
acceda a quell’impostazione dottrinale che ritiene, a monte, che la previsione di cui all’art.
c.p.c. non trovi applicazione, e non debba dunque procedersi alla nomina del**secondo notaio**
qualora l’ufficiale procedente ritenga di inviare direttamente l’avviso alla residenza o al domicilio reali delle persone interessate, venendo per l’effetto comunque salvaguardata quella che è la ratio
sottesa alla previsione normativa in esame.
alla formazione dell’inventario, ma della scelta/nomina del notaio incaricato di rappresentare le
persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale
nella quale di procede all’inventario, è quanto meno dubbio che si possa relegare la mancata
modifica dell’art. 772 c.p.c. a mero difetto di coordinamento/dimenticanza del legislatore del
2012, aprendo, conseguentemente, alla possibilità della scelta/nomina direttamente ad opera
della parte (nella specie, che ha chiesto l’inventario) anche del **secondo notaio**.
E’ il caso, peraltro, di segnalare, a tal proposito, come la portata della suddetta
problematica, che comunque permane, è destinata in qualche modo a ridimensionarsi qualora si
acceda a quell’impostazione dottrinale che ritiene, a monte, che la previsione di cui all’art.
c.p.c. non trovi applicazione, e non debba dunque procedersi alla nomina del**secondo notaio**
qualora l’ufficiale procedente ritenga di inviare direttamente l’avviso alla residenza o al domicilio reali delle persone interessate, venendo per l’effetto comunque salvaguardata quella che è la ratio
sottesa alla previsione normativa in esame.
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