Complaint for foreclosure of lien for breach of contract

Italian translation: eccezione di preclusione all'esercizio del diritto di ritenzione in caso d'inadempimento contrattual

18:33 Jun 25, 2012
English to Italian translations [PRO]
Law (general)
English term or phrase: Complaint for foreclosure of lien for breach of contract
Denuncia per preclusione del diritto di ipoteca in seguito a violazione di contratto?

Grazie mille!
Lucia Lia Pittau
Italy
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Italian translation:eccezione di preclusione all'esercizio del diritto di ritenzione in caso d'inadempimento contrattual
Explanation:
Il lien potrebbe riferirsi in effetti anche al 'diritto di pegno' e spero che tu possa averlo dedotto dal contesto....

Ne consegue che la domanda di riconoscimento del diritto di ritenzione non è una semplice facoltà da far valere in giudizio per mero tuziorismo difensivo, ma un preciso onere, che, se non assolto tempestivamente, **da luogo ad una preclusione,** allo stesso modo in cui da luogo ad una preclusione, nel giudizio in corso, la mancata proposizione della domanda per il pagamento delle indennità: il diritto di ritenzione garantisce infatti la pretesa creditoria per il pagamento delle indennità, e ad essa, come tale, è intimamente connesso, per cui, allo stesso modo di questa, deve essere fatto valere in via riconvenzionale nel corso del giudizio di primo grado, soggiacendo alla stessa regola stabilita per la pretesa creditoria di cui garantisce l'esecuzione. (Cass 13.7.1993 n 7692).
http://www.sfrattati.com/1/diritto_di_ritenzione_addio_33411...

http://books.google.com/books?id=OZBZqCjaSfkC&pg=PA144&lpg=P...
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Oscar Romagnone
Italy
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Summary of answers provided
4 +2istanza/atto di pignoramento per inadempimento contrattuale
Simonetta Buccellato
4 +2eccezione di preclusione all'esercizio del diritto di ritenzione in caso d'inadempimento contrattual
Oscar Romagnone
4Denuncia (in caso di pignoramento) per preclusione del diritto di riserva di proprietà/riservato
tradu-grace
4atto di citazione per esecuzione mobiliare/immobiliare per inadempimento contrattuale
Giunia Totaro
3Istanza di vendita di beni pignorati per inadempimento contrattuale
Valentina Giannasi


  

Answers


1 hr   confidence: Answerer confidence 3/5Answerer confidence 3/5
complaint for foreclosure of lien for breach of contract
Istanza di vendita di beni pignorati per inadempimento contrattuale


Explanation:
La spiegazione è nei link.


    Reference: http://www.foreclosureuniversity.com/studycenter/glossary.ph...
    Reference: http://www.byrnelawgroup.com/practiceareas/foreclosuredefens...
Valentina Giannasi
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Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  tradu-grace: sono d'accordo per istanza ma ho dubbi su "di vendita".
4 hrs
  -> sì, la vendita forzata è successiva al pignoramento. Mio errore.

neutral  Giunia Totaro: Infatti, la vendita è solo una parte dell'esecuzione forzata
15 hrs
  -> Il procedimento italiano lo conosco bene; pensavo si fosse già alla fase della "foreclosure sale", ma rileggendo a fondo il link ho capito che si trattava della fase precedente.
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1 hr   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
complaint for foreclosure of lien for breach of contract
Denuncia (in caso di pignoramento) per preclusione del diritto di riserva di proprietà/riservato


Explanation:
continuo qui

/riservato dominio/di privilegio legale, in seguito a violazione di contratto.

Si potrebbe usare diritto di ritensione MA leggi sotto:

spiegazione:
1) right of lien : Pfandrecht / droit de gage / **diritto di pegno**
2) retention of title : diritto di riservato dominio / patto di riservato dominio / privilegio legale / riserva di proprietà

Right of lien potrebbe essere in certi casi reso come diritto di ritenzione**, ma attenzione: il de Franchis va avanti per una pagina e mezza a spiegare il **concetto di lien**; come accade ogni volta che bisogna comparare istituti in Paesi di common law e di civil law, non esiste (se non di rado) una traduzione univoca.

L'uso di Retention of title (diritto di riservato dominio / patto di riservato dominio / privilegio legale / riserva di proprietà) e' piu' semplice e si incorre più difficilmente in interpretazioni errate in italiano.

from wiki:
In law, a lien (UK /ˈliːən/ or US /ˈliːn/) is a form of security interest granted over an item of property to secure the payment of a debt or performance of some other obligation. The owner of the property, who grants the lien, is referred to as the lienor and the person who has the benefit of the lien is referred to as the lienee.
In the United States, the term lien generally refers to a wide range of encumbrances and would include other forms of mortgage or charge. In the USA, a lien characteristically refers to non-possessory security interests (see generally: Security interest—categories).
In other common-law countries, the term lien refers to a very specific type of security interest, being a passive right to retain (but not sell) property until the debt or other obligation is discharged. In contrast to the usage of the term in the USA, in other countries it refers to a purely possessory form of security interest; indeed, when possession of the property is lost, the lien is released.[1] However, common-law countries also recognize a slightly anomalous form of security interest called an "equitable lien" which arises in certain rare instances


HIH

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Note added at 1 ora (2012-06-25 20:06:42 GMT)
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typo sorry: Diritto di ritenzione (non ritensione)

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Note added at 5 ore (2012-06-26 00:12:51 GMT)
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Riferimento secondo la legge Italiana:

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/civile/civile/formulari...
Atto di pignoramento immobiliare
L'atto di pignoramento consiste in un'ingiunzione con cui l'ufficiale giudiziario "intima" al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito, esattamente indicato, i beni pignorati ed i loro frutti; il pignoramento privo dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c. è un atto nullo, non già inesistente, come tale suscettibile di rinnovazione e, per ciò stesso, sanabile (Trib. Roma, 20 giugno 2006).
Esso deve contenere l'invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario dove ha sede il Giudice dell'esecuzione (con l'avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni ad esso dirette si effettueranno presso la cancelleria) e l'avvertimento della facoltà per il debitore di chiedere la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. (sostituendo alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante ed i creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, comprese quelle di esecuzione).
Ove l'ufficiale giudiziario rilevi che i beni assoggettati a pignoramento siano insufficienti per soddisfare il creditore procedente o comunque appaia manifesta la lunga durata per la loro liquidazione, deve invitare il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori, previo avvertimento delle sanzioni previste per l'ipotesi di mancata dichiarazione. Di tale dichiarazione - anche se negativa - è redatto processo verbale che lo stesso debitore sottoscrive.
In caso di dichiarazione positiva, se i beni indicati sono "cose mobili", queste - dal momento della dichiarazione - sono immediatamente considerate pignorate anche agli effetti dell'art. 388 c.p.c. ed il pignoramento si perfeziona sulla sola base della dichiarazione del debitore; se invece i beni indicati sono "beni immobili" o crediti verso terzi, il pignoramento dovrà attuarsi nelle forme previste dal codice in considerazione della natura di tali beni (rispettivamente artt. 543 ss c.p.c. e 555 ss c.p.c.).
Se il compendio pignorato diviene insufficiente a seguito dell'intervento di altri creditori, il creditore procedente potrà indicare agli altri creditori muniti di titolo, i beni su quali questi potranno estendere il pignoramento.
L'ufficiale giudiziario, se non individua beni utilmente pignorabili ovvero le cose o i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono insufficienti a soddisfare il creditore procedente (e/o i creditori intervenuti), avanza richieste - su istanza del creditore procedente - ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche; se invece il debitore è un imprenditore commerciale, l'ufficiale giudiziario lo invita - sempre se i beni sono insufficienti e su istanza del creditore procedente - ad indicare il luogo dove sono indicate le scritture contabili e nomina un professionista (un avvocato, un commercialista, un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179-ter disp. att. c.p.c.) perché proceda al loro esame per individuare le cose ed i crediti pignorabili e trasmetta quindi una relazione con il risultato ottenuto al creditore istante e all'ufficiale giudiziario.
Dato che l'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto (ex artt. 170, disp. att. c.p.c. e 125 c.p.c.) dal creditore pignorante o dal suo difensore munito di procura e dato che la procura rilasciata al difensore ha validità per tutto il procedimento esecutivo, ne consegue che è valido l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto dal difensore al quale il creditore abbia conferito procura alle liti nell'atto di precetto (Cass. 17 marzo 2006, n. 5910).
Nell'espropriazione immobiliare il termine di efficacia del pignoramento decorre dalla data della notificazione al debitore dell'atto di pignoramento e non da quella della sua trascrizione (Trib. Torino, 30 ottobre 2005).
Il pignoramento colpisce non il bene nella sua consistenza fisica, bensì il diritto reale sul bene, e quindi la piena proprietà e gli altri diritti reali suscettibili di disposizione o trasferimento (nuda proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi, etc.); sono esclusi il diritto di servitù (trasferibile solo insieme alla proprietà del fondo dominante), l'uso e l'abitazione (incedibili ai sensi dell'art. 1024 c.c.) (Cass. 6 luglio 1984, n. 3974).
COMMENTO GIURISPRUDENZIALE
Il pignoramento rappresenta l'atto iniziale del processo espropriativo esperibile decorso il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di precetto; nel caso in cui il creditore inizi l'esecuzione prima del decorso del predetto termine (o comunque di quello eventualmente maggiore indicato dal creditore) e non sia stata concessa l'autorizzazione all'esecuzione immediata, la procedura esecutiva è illegittima (Cass. 2 aprile 1993, n. 3968) ed il primo atto compiuto dopo la notificazione del precetto è nullo ed opponibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (Cass. 19 agosto 1989, n. 3733).
L'atto di pignoramento perde efficacia quando, dal suo compimento, siano trascorsi novanta giorni senza che sia stata richiesta la vendita o l'assegnazione: in tale ipotesi, è irrilevante se sia stata o meno effettuata la trascrizione del pignoramento, poiché il termine di efficacia di quest'ultimo decorre dalla data della sua notificazione al debitore e non da quella della sua trascrizione (Trib. Torino, 3 ottobre 2005).
La notificazione dell'atto di pignoramento è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall'esistenza di difformi risultanze anagrafiche, atteso il loro valore meramente dichiarativo (Cass. 20 marzo 2006, n. 6101).
............
A cosa serve
La formula serve ad intimare al debitore di astenersi dal compiere atti diretti a sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati ed i loro frutti
Soggetti interessati
Il creditore pignorante
Termini inerenti
L'atto deve essere notificato nel termine di validità del precetto
Spunti e approfondimenti
L'atto deve contenere l'invito al debitore a dichiarare la residenza o eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario dove ha sede il Giudice dell'esecuzione
Sanzioni in caso di inadempimenti
La perdita di validità del precetto
Chi è competente a conoscere l'atto
L'atto è notificato al debitore a cura dell'ufficiale giudiziario, il quale compie l'ingiunzione, l'avvertimento e l'invito previsti dagli artt. 492 e 555 c.p.c., ed in seguito trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario o del creditore pignorante


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Note added at 5 ore (2012-06-26 00:20:04 GMT)
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quindi: Il pignoramento colpisce non il bene nella sua consistenza fisica, bensì il diritto reale sul bene, e quindi la piena proprietà e gli altri diritti reali suscettibili di disposizione o trasferimento (nuda proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi, etc.); sono esclusi il diritto di servitù (trasferibile solo insieme alla proprietà del fondo dominante), l'uso e l'abitazione (incedibili ai sensi dell'art. 1024 c.c.) (Cass. 6 luglio 1984, n. 3974).

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Note added at 6 ore (2012-06-26 00:40:32 GMT)
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non sapevo cosa precedesse e seguisse la frase che chiedi, tuttavia direi:
**istanza per violazione contrattuale e preclusione del diritto reale sul bene** in caso di pignoramento.

e come si legge sopra nel riferimento tutti gli altri diritti reali suscettibile di disposizione o trasferimento nei confronti di garanzie (lien) di terzi.



tradu-grace
Italy
Local time: 14:06
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14 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
complaint for foreclosure of lien for breach of contract
istanza/atto di pignoramento per inadempimento contrattuale


Explanation:
foreclosure of lien indica il pignoramento appunto di un bene mobile/immobile che normalmente viene concesso in garanzia a favore del creditore a fronte dell'inadempimento contrattuale del debitore.


    Reference: http://www.wordreference.com/iten/pignoramento
Simonetta Buccellato
Italy
Local time: 14:06
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Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
agree  Valentina Giannasi: Sì, avevo letto frettolosamente il riferimento che ho pubblicato. Sono d'accordo con te.
23 mins

neutral  Giunia Totaro: Il pignoramento è solo la prima fase, seguono la vendita o attribuzione e la distribuzione delle somme ricavate
3 hrs

neutral  tradu-grace: con juliette_k
23 days

agree  CristianaC: il senso è quest
1974 days
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16 hrs   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5
complaint for foreclosure of lien for breach of contract
atto di citazione per esecuzione mobiliare/immobiliare per inadempimento contrattuale


Explanation:
Una formula molto diffusa in Italia è "atto di citazione per pignoramento", ma nel contesto dato è scorretto tradurre "foreclosure" con "pignoramento", poiché il pignoramento è solo una delle tre fasi della espropriazione forzata nell'ambito del processo di esecuzione (foreclosure).

La "foreclosure of lien" tecnicamente e per esteso è la "preclusione del diritto di riscatto di un'ipoteca", ma, sempre nel contesto dato, non ha senso riportare l'intera formula, che appesantisce senza ragione.

"Complaint" qui, se interpreto bene il poco contesto fornito, è "atto introduttivo", "domanda introduttiva", cioè l'atto formale depositato dal "plaintiff", che ai fini del procedimento vale "citazione (in giudizio)".

Mobiliare/immobiliare: la scelta per la traduzione dipende dal bene oggetto della controversia.

"Brach of contract" è il particolare tipo di inadempimento contrattuale imputabile a dolo o colpa del debitore.

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Note added at 20 heures (2012-06-26 15:20:09 GMT)
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@Valentina:

il punto è che in genere un complaint si accompagna ad un summons -> corrisponde ad una citazione secondo il dir. italiano.

Dai un'occhiata a quest:

http://www.co.ashtabula.oh.us/web/rightframe/courts-mediatio...

e a questo:
"Foreclosure is the legal process by which lenders and lienholders pursue a borrower who has defaulted under the terms of their mortgage by forcing the sale of the borrower’s property, applying the sale proceeds to the mortgage balance, and potentially pursue any remaining balance, or deficiency, by way of execution of a deficiency judgment".

http://koontzassociates.com/lawyer/Sarasota_County_Manatee_C...

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Note added at 22 heures (2012-06-26 16:59:21 GMT)
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@Valentina, grazie per il tuo nuovo commento. Se vuoi aggiungere qualcosa, forse ci è permesso farlo ciascuna nel proprio spazio di risposta (è un invito al dibattito, naturalmente).

Provo ad esprimere meglio il mio punto di vista:

a) nota generale: c'è un problema anche solo dal punto di vista strettamente italiano: la dottrina non è affatto unanime circa la caratterizzazione delle notifiche che precedono il reale avvio della procedura di espropriazione. Secondo la maggioranza delle interpretazioni, esse sono pre-processuali o stra-giudiziali; secondo un'altra parte costituiscono parte integrante del procedimento. Questo naturalmente influisce sull'eventuale traducente (perché occorre sceglierne uno che si collochi nella fase processuale propriamente detta).

b) da noi esiste la citazione per pignoramento: viene dunque spontaneo utilizzare la formula, come è stato fatto qui. Il pignoramento però (come già notato) non è che una delle tre fasi della foreclosure -> "pignoramento" non si può usare in questo contesto.

c) "vendita" nemmeno, per le stesse ragioni.

d) il "complaint", dal punto di vista pratico, costituisce quello che nella legisl. it. è un atto di citazione. Infatti è la notifica inviata al "defendant" e si accompagna al "summons" che è obbligo a comparire. Parlo del contesto in oggetto naturalmente, e non della parola "complaint" in ogni sua possibile occorrenza.

e) il concetto di "atto di citazione" non ha corrispondenza precisa nella legislazione anglofona, ed in particolare statunitense: v. a questo proposito per es. il Diz. multilingue Massari, p. 14, che traduce "atto di citazione" con "complaint" avvertendo della non-sovrapponibilità

f) la legislazione US in materia di "foreclosure" non è uniforme in tutti gli Stati, ma dipende (nei tempi, nei modi e nelle procedure) dallo Stato specifico in cui si svolge la il procedimento; il che complica ulteriormente le cose.


[to be continued]

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Note added at 22 heures (2012-06-26 17:23:15 GMT)
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Se si vuole tagliare la testa al toro, vedo due soluzioni possibili:

- tradurre "atto di esecuzione forzata", trascurando coscientemente il fatto che viene a perdersi la nozione di citazione a comparire;

- tradurre "atto di pignoramento", trascurando coscientemente il fatto che viene a perdersi la nozione di "foreclosure" come insieme di pignoramento + vendita o attribuzione + distribuzione delle somme ricavate.

Nel secondo caso, ovviamente, va scelta la risposta di Simonetta.


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Note added at 1 jour14 heures (2012-06-27 08:47:07 GMT)
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Ci sarebbe una formulazione che salva capra e cavoli:

Atto di esecuzione forzata per inadempimento contrattuale con contestuale citazione.


Giunia Totaro
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Peer comments on this answer (and responses from the answerer)
neutral  Valentina Giannasi: Mi sorge qualche dubbio, ma visto che non riesco ad aggiungere risposte o a cancellare il commento, provo a modificarlo. Forse rimango troppo legata all'impostazione italiana, ma io non avrei reso così (magari sbagliando)
1 hr
  -> Valentina, qui non stiamo parlando di legislazione italiana, ma di legislazione statunitense. La difficoltà di questa domanda consiste precisamente nella non-sovrapponibilità delle due legislazioni. Grazie comunque del tuo commento.
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6 days   confidence: Answerer confidence 4/5Answerer confidence 4/5 peer agreement (net): +2
complaint for foreclosure of lien for breach of contract
eccezione di preclusione all'esercizio del diritto di ritenzione in caso d'inadempimento contrattual


Explanation:
Il lien potrebbe riferirsi in effetti anche al 'diritto di pegno' e spero che tu possa averlo dedotto dal contesto....

Ne consegue che la domanda di riconoscimento del diritto di ritenzione non è una semplice facoltà da far valere in giudizio per mero tuziorismo difensivo, ma un preciso onere, che, se non assolto tempestivamente, **da luogo ad una preclusione,** allo stesso modo in cui da luogo ad una preclusione, nel giudizio in corso, la mancata proposizione della domanda per il pagamento delle indennità: il diritto di ritenzione garantisce infatti la pretesa creditoria per il pagamento delle indennità, e ad essa, come tale, è intimamente connesso, per cui, allo stesso modo di questa, deve essere fatto valere in via riconvenzionale nel corso del giudizio di primo grado, soggiacendo alla stessa regola stabilita per la pretesa creditoria di cui garantisce l'esecuzione. (Cass 13.7.1993 n 7692).
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http://books.google.com/books?id=OZBZqCjaSfkC&pg=PA144&lpg=P...

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agree  tradu-grace: assolutamente si, diritto di ritenzione, come avevo indicato nonostante l'indicazione del il De Francis riportata subito dopo.
10 days
  -> grazie per la sportività Grazia e buon lavoro!!

agree  P.L.F. Persio
958 days
  -> grazie Porzia e buona domenica! (qual buon vento?)
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