Aug 13, 2009 15:17
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Italian term
concorrere
Italian to German
Law/Patents
Law: Contract(s)
Contratto di cessione
Irpef e Ires
La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.
...
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione;
- lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione;
- i fondi di previdenza e quelli per il Tfr si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono;
- il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda);
- le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino.
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue ***concorrono*** interamente nell'esercizio di cessazione.
Grazie ancora!
Mi
La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.
La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.
...
Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.
Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:
- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione;
- lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione;
- i fondi di previdenza e quelli per il Tfr si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono;
- il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda);
- le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino.
In via ordinaria la minusvalenza è interamente deducibile o la plusvalenza interamente imponibile nell'esercizio di competenza, cioè in quello in cui si produce l'effetto traslativo dell'azienda, indipendentemente dalla percezione del corrispettivo. Tuttavia, se l'azienda ceduta è stata posseduta per almeno tre anni, la plusvalenza può essere tassata in quote costanti, da due a cinque a scelta del contribuente, partendo dall'esercizio di realizzo. La scelta va effettuata nel primo esercizio e non può essere modificata, ma in caso di successiva cessazione dell'attività d'impresa le quote residue ***concorrono*** interamente nell'esercizio di cessazione.
Grazie ancora!
Mi
Proposed translations
(German)
4 | mitgerechnet, versteuert | Hannelore Grass (X) |
3 | ...fallen unter die Zuständigkeit... | Ulrike Bader |
Proposed translations
2 hrs
Selected
mitgerechnet, versteuert
...die restlichen Anteile muessen insgesamt im Veraeusserungsjahr mitgerechnet/versteuert werden...
4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "Grazie 1000!
Mi"
52 mins
...fallen unter die Zuständigkeit...
spontan würde ich es so übersetzen
Something went wrong...