Jetzt hab ich doch noch was gefunden.
http://209.85.135.104/search?q=cache:NkNu_cc3FuUJ:webhouse.u... La disciplina generale in materia di spese di manu-tenzione, cosı` come configurata nell’attuale TestoUnico, a ben vedere concerne il sostenimento dispese su beni in proprieta`: da tale punto di vista, imedesimi oneri, se concernono beni di cui all’azien-da in affitto, andrebbero definiti come oneri su benidi terzi, laddove ci si posizioni dal punto di vistadell’affittuario.Il legislatore fiscale, in sostanza, non si occupa, per-lomeno esplicitamente, delle spese di manutenzionesu beni di terzi: l’art. 67 non puo` costituire un utileappiglio interpretativo. Occorrerebbe richiamarsi (siveda anche la C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E/430)alla disciplina civilistica (art. 2424 e seguenti, c.c.),per la quale le spese, ad utilita` protratta su piu` eser-cizi sociali, dovrebbero essere spalmate lungo la du-rata di questi ultimi, mentre le spese ad «utilita` im-mediata» andrebbero ad influenzare il solo eserciziodi sostenimento delle medesime. In questo ultimocaso, vi sarebbe una piena deducibilita` fiscale nel-l’esercizio di competenza.In tale ambito, si propende per la dottrina che inqua-dra civilisticamente la prima tipologia di spese tra«le altre immobilizzazioni immateriali» dello statopatrimoniale: l’ammortamento relativo dovrebbe se-guire il criterio generale di residua possibilita` di uti-lizzazione.In effetti, tale approccio conduce a collocare talispese ad utilita` pluriennale, da un punto di vistafiscale, tra la previsione generica di cui al comma3 dell’art. 74, D.P.R. n. 917/1986, avente ad oggettola disciplina delle spese relative a piu` esercizi (esclu-dendo quelle per studi e ricerche e gli oneri di pub-blicita` e propaganda): in sostanza, si prevede unadeducibilita` entro i limiti della quota imputabile adogni esercizio.Si nota come, successivamente alla legge n. 80/2003recante la delega al Governo per la riforma del si-stema fiscale italiano, il Consiglio dei Ministri abbiaapprovato uno schema di decreto legislativo per l’i-stituzione dell’Imposta sul reddito delle societa`(Ires): tale decreto apporta varie modifiche al TestoUnico delle Imposte sui Redditi. Limitatamente alcaso in oggetto, gli articoli del nuovo Testo Unico,allo stato attuale, replicano di fatto il contenuto deigia` citati articoli 67, 74 e 75 del D.P.R. n. 917/1986:l’unica aggiunta di rilievo riguarda il fatto che per leimprese di nuova costituzione, le spese relative a piu`esercizi sono deducibili, in base alle regole delineatenel medesimo articolo, a partire dall’esercizio in cuisono conseguiti i primi ricavi.
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heißt also es sind Ausgaben für Güter Dritter (z. B. für Leasinggüter oder Mietobjekte), mit mehrjähriger Nutzungsdauer.
(paßt auch in meinen Text)
werd noch etwas rumformulieren. :-) Nette Grüße