08:09 Jul 5, 2015 |
German to Italian translations [PRO] Human Resources | |||||||
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| Selected response from: Danila Moro Italy Local time: 16:06 | ||||||
Grading comment
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Summary of answers provided | ||||
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4 | su base mandato e commissione |
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3 | su mandato/incarico specifico e al raggiungimento dell'obiettivo |
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su base mandato e commissione Explanation: - Erfolgsbasis = s u . b a s e . p r o f i t t i . o . p r o v v i g i o n i - Mandat = mandato, r a p p r e s e n t a n z a Mandato di Agenzia: tutto quello che c'è da sapere http://www.notiziariofinanziario.com/2013/12/27/mandato-agen... 4. Il contratto di agenzia e le differenze rispetto al mandato ed alla commissione. In chiusura pare opportuno rimarcare, in estrema sintesi, la differenza dell’agenzia con il mandato(26). Infatti, l’agente non è un mandatario e quindi non sono applicabili a questa figura le norme sul mandato. Infatti, si definisce mandatario, ex art. 1703 c.c., chi si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, mentre l’attività promozionale svolta dall’agente si sostanzia in atti materiali, e non giuridici. Ciò, sempre che l’agente non abbia anche la rappresentanza: in tal caso, infatti, viene meno tale distinzione, e l’agente con rappresentanza sarà tenuto a compiere proprio atti giuridici, dovendo egli non solo concludere accordi (attività materiale), ma anche stipulare contratti. L’agente rappresentante, infatti, propone la stipulazione di contratti, ovvero, se il cliente aderisce alla proposta, può stipularli in nome e per conto del proponente. Quindi troveranno applicazione, in caso di rappresentanza, anche le regole sul mandato che non siano incompatibili con quelle dell’agenzia. A tal proposito, la giurisprudenza (cfr. Cass. 16 ottobre 1998, n. 10265) precisa che “diversamente dal mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l’agente si limita, verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una zona determinata, salvo che, come previsto all’art. 1752 c.c., gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l’incarico: in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro schema va operata avendo riguardi ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l’incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari”(27).In chiusura pare opportuno rimarcare, in estrema sintesi, la differenza dell’agenzia con il mandato(26). Infatti, l’agente non è un mandatario e quindi non sono applicabili a questa figura le norme sul mandato. Infatti, si definisce mandatario, ex art. 1703 c.c., chi si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto del mandante, mentre l’attività promozionale svolta dall’agente si sostanzia in atti materiali, e non giuridici. Ciò, sempre che l’agente non abbia anche la rappresentanza: in tal caso, infatti, viene meno tale distinzione, e l’agente con rappresentanza sarà tenuto a compiere proprio atti giuridici, dovendo egli non solo concludere accordi (attività materiale), ma anche stipulare contratti. L’agente rappresentante, infatti, propone la stipulazione di contratti, ovvero, se il cliente aderisce alla proposta, può stipularli in nome e per conto del proponente. Quindi troveranno applicazione, in caso di rappresentanza, anche le regole sul mandato che non siano incompatibili con quelle dell’agenzia. A tal proposito, la giurisprudenza (cfr. Cass. 16 ottobre 1998, n. 10265) precisa che “diversamente dal mandatario, il quale compie atti giuridici per conto del mandante, l’agente si limita, verso corrispettivo a promuovere la conclusione di affari tra preponente e terzi nell’ambito di una zona determinata, salvo che, come previsto all’art. 1752 c.c., gli sia stato attribuito il potere di stipulare i contratti in rappresentanza di colui che gli ha affidato l’incarico: in relazione a questa possibilità la riconduzione del rapporto all’uno o all’altro schema va operata avendo riguardi ad altri criteri, tratti dalla disciplina positiva e, principalmente, a quello della stabilità, la quale è caratteristica del rapporto di agenzia e comporta che l’incarico sia stato dato per una serie indefinita di affari”(27). www.csmb.unimore.it/site/home/.../documento124023266.html |
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su mandato/incarico specifico e al raggiungimento dell'obiettivo Explanation: se la persona selezionata non va bene, se non si arriva un contratto, l'azienda che ha richiesto il servizio non paga l'agenzia di selezione del personale. auerstellen - Vermittlung auf Erfolgsbasis Bei der Vermittlung auf Erfolgsbasis greifen wir auf unsere bestehende Bewerberkartei zurück. Die Auswahl von geeigneten Kandidaten erfolgt anhand der Stellenbeschreibung und des Anforderungsprofils. Die sorgfältig zusammengestellten Dossiers werden Ihnen unverbindlich zugestellt. Bei Interesse vereinbaren wir für Sie einen Termin für ein Vorstellungsgespräch mit den entsprechenden Kandidaten. Ihnen entstehen keine Kosten bis zum erfolgreichen Arbeitsvertrags-Abschluss. http://www.creative-job.ch/deutsch/html/leistungen/fuer_unte... Qualora il candidato non dovesse, durante il periodo di prova, risultare idoneo a ricoprire l'incarico assegnato, Examina si impegna a ripetere la selezione senza nessun costo aggiuntivo. Il compenso è quasi totalmente legato al raggiungimento dell'obiettivo. http://www.examinarisorseumane.it/cosa-facciamo.php |
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