02:11 Dec 7, 2013 |
Italian to English translations [PRO] Bus/Financial - Accounting | |||||
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| Selected response from: James (Jim) Davis Seychelles Local time: 03:14 | ||||
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Summary of answers provided | ||||
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4 | late accepted credit |
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4 | reservation of title / retention of tittle |
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4 | conditionally registered proofs of claim |
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Summary of reference entries provided | |||
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Some info: |
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Discussion entries: 4 | |
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late accepted credit Explanation: See link below. Reference: http://www.tesionline.it/v2/appunto-sub.jsp?p=112&id=732 |
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reservation of title / retention of tittle Explanation: I think it refers to CRÉDITO CON RISERVA “DI PROPRIETÀ” in a bankruptcy case. Reservation of title / retention of tittle means that the seller has the right to retain the goods in question until the buyer has paid the price in full http://www.pitmans.com/news/retention-of-title-clauses In this case I think they are talking about the real estate liabilities meaning that you have a certain share of “reservation of tittle” among the unsecured and pre-emptive right loans. |
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conditionally registered proofs of claim Explanation: This relates to article 96 of the legge fallimentare and in particular to "insinuazione di crediti al passivo con riserva". Which in US courts is the registration "proof of claim" or "proof of debt" in UK courts. The "con riserva" part means that the registration is not unconditional, but with reserves or conditionally. http://www.altalex.com/index.php?idnot=34359#titolo2 These are the conditions: 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. |
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1 day 16 hrs |
Reference: Some info: Reference information: This relates to the 'ammissione al passivo dei crediti con riserva' pursuant to Art. 96 of the Legge Fallimentare as set out below: Legge Fallimentare Art. 96 Formazione ed esecutività dello stato passivo. (1) Il giudice delegato, con decreto successivamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. (2) (…) (3) Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva: 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso. (1) Questo articolo è stato così sostituito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. (2) Questo comma è stato così modificato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. (3) Il comma: “Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato indica anche il grado dell’eventuale diritto di prelazione.” è stato abrogato dal D.Lgs. 12 Settembre 2007, n. 169. There is additional info available on the second link: L'insinuazione al passivo del credito del coobbligato può aver luogo solo se e nella misura in cui sia già avvenuto il pagamento, che configura il fatto costitutivo del diritto al regresso o della modifica in sede di surrogazione o della sua assunzione, nel rapporto principale, della veste di unico creditore, in quanto l'ammissione al passivo dei crediti con riserva esige una situazione soggettiva non dispiegabile con pienezza soltanto per difetto di elementi accidentali esterni, diversi dal pagamento futuro al creditore comune. Reference: http://www.altalex.com/index.php?idnot=34359 Reference: http://www.ilcaso.it/fallimenti/indice-glf.php?id_cont=96 |
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Note to reference poster
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