GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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14:49 Jun 27, 2008 |
Romanian to Italian translations [PRO] Law/Patents - Law (general) | |||||
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| Selected response from: Madalina Martac Italy Local time: 14:57 | ||||
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Summary of answers provided | ||||
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5 +1 | mandato/procura all'avvocato |
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5 | mandato del difensore |
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5 | mandato professionale |
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mandato/procura all'avvocato Explanation: "Il mandato (o procura) Quando date l’OK per un incarico ad un avvocato, questi Vi farà firmare la cd. procura, la quale - attenzione - di solito è molto ampia e comprende di norma la fase extragiudiziale, le eventuali trattative prima e durante la causa, la trattazione del giudizio di primo grado, di quello di appello, della fase di esecuzione e del ricorso in Cassazione. Come si può vedere al Vs. avvocato di fiducia date in pratica “carta bianca” su tutto lo svolgimento del processo. Se per qualche motivo volete svincolarVi dal rapporto che Vi lega all’avvocato è necessario che gli comunichiate, per iscritto, la revoca del mandato." Reference: http://www.simone.it/cgi-local/Dizionari/newdiz.cgi?voce,5,4... Reference: http://dexonline.ro/search.php?cuv=%C3%8EMPUTERNIC%C3%8DRE |
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mandato del difensore Explanation: Ero in dubbio se dare l'accordo o il disaccordo a Madalina perchè ha creato un po' di confusione. Il mandato non è la stessa cosa della procura. Un difensore può essere munito di mandato per rappresentare una persona, ma non ha il potere per esempio di firmare o negociare senza una procura speciale, così come un avvocato d'ufficio non ha mandato in quanto nominato dallo stato però, se il suo cliente lo munisce di procura può rappresentarlo anche nella sua assenza. Esempio per le cause penali: Tizio viene fermato e non fa in tempo a nominare un difensore quindi a dargli Mandato. Si convalida il suo fermo e poi l'udienza viene rinviata. Durante questa udienza il difensore decide di patteggiare. Se è presente l'imputato, si può fare perchè la legge dice che è proprio lui a chiedere la pena, se l'imputato non è presente, il difensore non può patteggiare in quanto non è munito di procura speciale. Invece quando si nomina il diffensore, attraverso la nomina l'imputato può dare o meno certi poteri al suo difensore di fiducia, questi poteri (facoltà) glieli da attreverso la procura speciale. Ecco un esempio di nomina con procura speciale compresa: Nomina di Difensore di Fiducia Io sottoscritto, __________ nato a __________ il __________ e residente in __________ via __________ in relazione al proc. N. __________ nella qualità di __________ Dichiaro di nominare ex art. 96 c.p.p. mio difensore di fiducia l’Avv. __________ del foro di __________ con studio a __________ in via __________ n. conferendogli ogni più ampia facoltà prevista dalla legge, compresa la facoltà di nominare sostituti ex art. 102 c.p.p. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.p., nomino e costituisco il predetto difensore mio procuratore speciale, al fine di avvalersi di tutte le facoltà e di esercitare tutti i diritti che per legge mi spettano, conferendo allo stesso specifico mandato nonché procura speciale a chiedere in mia vece qualsiasi tipo di giudizio: rito abbreviato, applicazione della pena su richiesta delle parti ovvero opposizione a decreto penale di condanna, o oblazione, determinando, a suo insindacabile giudizio, l’entità della pena da richiedere con promessa, sin da ora di rato e valido, redigere e presentare tutte le istanze di qualsiasi tipo, compresa quella di scarcerazione, nonché di richiesta di incidente probatorio; Proporre ogni tipo di impugnazione anche ex art. 571 c.p.p. comma III conferendogli sin da ora procura speciale in ogni stato e grado del procedimento compreso quello davanti agli organi di sorveglianza, nonché di rinunciare all’impugnazione ex art. 589 c.p.p. e di esercitare le facoltà ed i poteri di cui all’art. 599 comma IV e 602 c.p.p. Dichiaro con tale atto di nomina di revocare tutti i difensori precedentemente nominati. http://www.professione-avvocato.it/formulario/penale/p13.htm |
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mandato professionale Explanation: Il mandato professionale è il contratto (ATTO BILATERALE sottoscritto dalle due parti) che regola il rapporto professionale tra Avvocato e Cliente, sancendo i reciproci diritti e doveri. Il nostro Studio Legale lo redige dal 1994 per iscritto. Prima della riforma "Bersani-Visco" poteva essere orale: ora la forma scritta è imposta a pena di nullità (art. 2233 3° comma c.c. nuovo testo). La procura, invece, è un atto unilaterale del Cliente, (efficace solo quando viene ricevuto dall'Avvocato), il quale fa sì che gli effetti giuridici prodotti dagli atti compiuti da quest'ultimo - nell'adempimento del mandato - si producano nella sfera giuridica del rappresentato. La procura è destinata ad essere esibita avanti il terzo affinché costui sappia che l'Avvocato rappresenta un certo Cliente. Per esempio nel medioevo il Cavaliere, che si recava in combattimento, "rappresentava" il suo Signore e ne inalberava il vessillo, affinché tutti sapessero che egli si batteva per la gloria di un certo Casato (per esempio i Medici, gli Sforza ecc. ecc.). Una speciale procura è poi la "procura ad litem", atto con cui il Cliente conferisce ad un Avvocato il potere di rappresentarlo e difenderlo in giudizio. Qui la firma dell'Avvocato, apposta dopo quella del Cliente, serve solo ad autenticare la firma di quest'ultimo e non ha valore di consenso da parte dell'Avvocato. Procura e mandato debbono normalmente coesistere. Infatti l'Avvocato che ricevesse la procura, ma non fosse legato da un mandato, non sarebbe obbligato ad esercitare la procura, perchè i suoi obblighi nei confronti del Cliente nascono dal mandato, non dalla procura. L'Avvocato che avesse il mandato ma non la procura non potrebbe difendere il Cliente, perchè sprovvisto dei poteri per la farlo, che sono conferiti solo con la procura. Il dualismo sta nella necessità di tenere distinto di fronte ai terzi il rapporto che intercorre tra Avvocato e Cliente (che è riservato) ed i poteri conferiti (che invece debbono essere conosciuti al terzo). Quindi non è possibile "costringere" l'Avvocato a lavorare inviandogli una procura, perchè occorre il consenso del medesimo, raccolto in un contratto bilaterale di mandato. Ma nemmeno l'Avvocato può "costringere" il Cliente a pagarlo, se non gli è stata conferita la procura. Inoltre l'Avvocato non potrebbe agire validamente di sua propria iniziativa, perchè, senza la procura scritta, gli atti giudiziari compiuti sono assolutamente nulli ed improduttivi di effetti giuridici per il Cliente. Oltre tali osservazioni elementari, e, per esempio, nei casi di risoluzione del contratto di mandato per inadempimento grave ovvero per sopravvenuta eccessiva onerosità, l'argomento si fa poi troppo complesso per poterne trattare in questa sede. http://www.salvis-juribus.it/FAQ/faq31.htm |
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