Esempio di contratto di edizioni di traduzione
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Oct 4, 2001

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Evert Deloof-Sys





Il seguente contratto è solo un esempio di accordo di traduzione, suscettibile quindi di modifiche e miglioramenti.

Per ulteriori informazioni, vedi anche

Condizioni generali di lavoro per i traduttori editoriali

Il Contratto di edizione







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Evert Deloof-Sys





Il seguente contratto è solo un esempio di accordo di traduzione, suscettibile quindi di modifiche e miglioramenti.

Per ulteriori informazioni, vedi anche

Condizioni generali di lavoro per i traduttori editoriali

Il Contratto di edizione









ESEMPIO DI CONTRATTO DI EDIZIONE DI TRADUZIONE



Tra...................................................con sede in ............ e ...................................... (di seguito indicato come l’ « Editore » )

e

(di seguito indicato come il

« Traduttore »)



si conviene e si pattuisce quanto segue:



1) L’Editore affida al Traduttore, che accetta l’incarico di tradurre l’opera ......................



2) La traduzione dovrà essere consegnata, dattiloscritta, entro il........



3) La traduzione viene ceduta dal Traduttore, che agisce per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, per la durata di venti anni a decorrere dalla consegna del dattiloscritto completo.



Si intende ceduto col presente contratto il diritto esclusivo di stampa, pubblicazione sotto qualsiasi forma (volume, periodici, dispense, appendice, ecc.) e vendita, utilizzazione di parti ad uso di antologie, compendi, raccolte, dizionari, enciclopedie, ecc., di adattamento radiofonico e televisivo, di sfruttamento cinematografico e di apparecchi riproduttori di suoni, voci o visioni, nonché il diritto di elaborazione in altra forma artistica e di cessione parziale o totale ad altri, della suddetta traduzione. Tiratura minima 1.000 copie.



4) A compenso della traduzione e della cessione dei diritti di cui all’art. 3), l’Editore pagherà al Traduttore la somma di lire ..................... lorde a cartella dattiloscritta di 2.000 battute ciascuna, a stralcio, da corrispondersi all’approvazione della traduzione.



È data peraltro espressa facoltà all’Editore di rifiutare a suo insindacabile giudizio la traduzione stessa, escluso ogni compenso e ogni ragione o pretesa per la mancata pubblicazione.



Nel caso di perdita o di distruzione del dattiloscritto, l’Editore rimborserà al Traduttore il solo costo di una copia dattiloscritta.



5) Qualora la traduzione non rispondesse ai criteri e alle direttive impartite dalla Direzione Editoriale della Casa Editrice e si rendesse necessaria una revisione, e ciò ad insindacabile giudizio della Casa stessa, il compenso dovuto per tale revisione verrà detratto dalla somma globale sopra stabilita quale corrispettivo della traduzione.



6) Qualora la traduzione venga ceduta ad altri Editori dopo essere stata pubblicata dall’Editore, verrà riconosciuto al Traduttore il 30% sul netto r icavo della cessione.



7) Il Traduttore si impegna a:



a) consegnare all’Editore in copia il dattiloscritto completo e pronto p er la stampa, in condizioni di ordine e di chiarezza tali da permetterne la corrente lettura e la facile utilizzazione. Nel caso di perdita o distruzione della copia ad esso consegnata, l’Editore rimborserà al Traduttore il solo costo del dattiloscritto;



b) non turbare in alcun modo il pacifico godimento dei diritti ceduti con la presente scrittura e, in particolar modo, a non pubblicare e a non far pubblicare né in proprio né in collaborazione con altri, né sotto l’ anonimo né sotto pseudonimo, altra traduzione dell’opera della quale tratta il presente contratto;



c) prestare, a richiesta dell’Editore, la propria collaborazione ed assistenza qualora da parte di terzi venisse turbato il pacifico godimento dei diritti ceduti.



Il Traduttore riceverà dall’Editore n. 4 copie gratuite dell’opera.



9) Decorso il periodo di anni venti, ove l’Editore intendesse continuare la pubblicazione dell’opera, il Traduttore, a parità di condizioni eventualmente offerte da altri, si impegna ad accordargli la preferenza.



Allo scopo di mettere l’ Editore in condizioni di fargli le necessarie comunicazioni, il Traduttore comunicherà all’Editore, almeno sei mesi prima della scadenza del contratto, il proprio recapito o quello di persona che lo rappresenti.



10) Nel caso il Traduttore non rispettasse il termine di consegna della traduzione dattiloscritta fissata all’art. 2) del presente contratto, l’Editore avrà il diritto di chiedere a sua scelta la esecuzione o la risoluzione del contratto stesso.



1l) Solo competente per ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto è il Foro di .............................con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente.



Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto.



Fonte: La Traduzione. Saggi e Documenti I. Ministero per i Beni culturali e ambientali. Roma 1992, pagg. 242-243

Pubblicato su Intralinea



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CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PER I TRADUTTORI EDITORIALI



Le seguenti informazioni sono tratte dal sito dell\'AITI - Associazione Italiana Traduttori Interpreti, cui si rimanda per ulteriori dettagli.

La traduzione di un testo per l\'editoria deve essere commissionata con apposito contratto.

La traduzione di qualsiasi testo destinato alla pubblicazione, a stampa o multimediale, è protetta dalla Legge sul Diritto d\'Autore n. 633/41 e successive integrazioni. Il traduttore gode pertanto del Diritto d\'Autore sulla propria opera.

L\'unità di base per il calcolo delle tariffe è la cartella. Per cartella da editoria si intende una pagina dattiloscritta di 30 righe e 60 battute per riga.

I compensi sono esenti da IVA e soggetti a Ritenuta d\'Acconto calcolata sul 75% del totale dovuto, ai sensi del DPR 633/72.

Il testo tradotto deve essere pubblicato nella sua integrità, qualsiasi modifica deve essere approvata dal traduttore.

Una volta approvato dall\'editore, il testo deve essere pubblicato entro due anni; in caso contrario, la proprietà della traduzione torna al traduttore che ne disporrà pienamente.

Il traduttore si impegna a dare una versione equivalente, per contenuto e stile, del testo originale, ad eseguire personalmente la traduzione e a rispettare i termini di consegna fissati sul contratto.

Per quanto non specificato, si rimanda ai punti 7 e segg. delle condizioni generali, per qualsiasi altro servizio accessorio (urgenza, revisione, ecc.) si rimanda a quanto esposto nelle precedenti sezioni.

Tariffario traduttori per l\'editoria



Traduzione Lit. Euro

Narrativa 26.000 13,43

Saggistica 30.000 15,49

Tecnica - scientifica 32.000 16,53



A queste tariffe si applicano maggiorazioni da concordarsi di volta in volta in funzione della lingua di partenza, delle difficoltà stilistiche, della complessità e del grado di tecnicità del testo.

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IL CONTRATTO DI EDIZIONE

Le seguenti informazioni sono tratte da: L\'autore in cerca di editore di Maria Grazia Cocchetti - Milano: Editrice Bibliografica, 1996, pagg.119-124 e pubblicate su Alice.it, cui si rimanda per ulteriori dettagli.



La legge sul diritto d\'autore del 22 aprile 1941, n.633, prevede, oltre a una serie di norme a tutela dell\'autore, anche uno specifico \"contratto di edizione\", una scrittura privata che definisce le modalità del rapporto tra autore e editore e con il quale \"l\'autore concede a un editore l\'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell\'editore stesso, l\'opera dell\'ingegno\".[...]

Ecco, in sintesi quali sono i punti fondamentali che devono comparire in un contratto di edizione:



Il titolo (anche se provvisorio) e la lunghezza dell\'opera



i diritti che l\'autore cede all\'editore



il numero minimo di esemplari per ogni edizione



il compenso corrisposto all\'autore



i termini e le modalità del pagamento



il termine di consegna dell\'opera





Bisogna premettere che normalmente è l\'editore a sottoporre il contratto all\'autore e che questi, soprattutto agli inizi ha scarse possibilità di modificarlo.[...]

In base all\'art.122, è possibile distinguere i contratti di edizione in due tipologie: contratto per edizione e contratto a termine, il più diffuso nell\'ambito editoriale.

Contratti di edizione

L\'autore cede il diritto alla stampa della propria opera a fronte di un compenso, senza alcun contributo economico alle spese di pubblicazione. In questi contratti vi è una netta distinzione dei ruoli: l\'autore può avere successo solo se presenta un\'opera ben studiata e l\'editore può trarne profitto solo nel caso l\'opera riscuota il favore del pubblico. [...]



Contratti con \"contributo alle spese di pubblicazione\"

Quando un autore partecipa alle spese di pubblicazione, l\'accordo stipulato con l\'editore è rappresentato da un contratto che in questa sede chiamiamo \"con contributo alle spese di pubblicazione\". [...]

I ricavi di vendita vengono poi divisi in percentuale tra autore e editore (ad esempio 75%, 25%). Questo tipo di accordo è frequente con case editrici di dimensioni molto piccole[...].



Diritti ceduti o acquisiti

Questa è solitamente la prima clausola che appare in un contratto di edizione.

\"Agendo per sé, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, l\'Autore cede all\'Editore il diritto esclusivo di pubblicazione dell\'opera intitolata ....\".

La clausola iniziale di un contratto \"con contributo alle spese di edizione\" suona invece in modo diverso:

\"L\'Editore si impegna a stampare e porre in vendita, per conto dell\'Autore, l\'opera dal titolo .... di pagine ...., con una tiratura iniziale di 500 copie.

In questo secondo caso è anche presente nel contratto una clausola che fissa i termini di pubblicazione dell\'opera \"entro x mesi dalla data della firma dell\'accordo\" o \"entro x mesi dalla data di consegna dell\'opera\".



Il contributo alle spese

Limitatamente a contratti \"con contributo alle spese\", questa clausola potrà essere del tipo:

\"L\'autore contribuirà alla realizzazione del libro con la somma di Lire ..., da corrispondersi all\'editore per il 30% alla firma del presente accordo ed il rimanente entro la data di pubblicazione del libro...[...]



Il compenso per l\'autore

Solitamente, il compenso per l\'autore è determinato in percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Una clausola tipo potrebbe essere:

\"L\'editore corrisponderà all\'autore una percentuale dell\'8% sul prezzo di copertina al netto di IVA per ogni copia venduta\".

Di solito la percentuale oscilla tra il 5% e il 10%. tuttavia è possibile una variazione della percentuale spettante all\'autore in funzione del tipo di edizione: in brossura, in edizione economica o tascabile. Oppure in funzione

del numero di copie vendute. Superato un numero stabilito di copie, ad esempio, la percentuale corrisposta all\'autore potrebbe aumentare.

Nel caso di contratti \"con contributo alle spese\", invece, la percentuale spettante all\'autore è solitamente più elevata, spesso superiore al 20% del prezzo di copertina, con clausole del tipo:

\"L\'autore avrà diritto al 30% del prezzo di copertina al netto di IVA per ogni copia venduta tramite librerie senza l\'intervento di distributori e avrà diritto ad una percentuale del 20% del prezzo di copertina al netto di IVA per ogni copia venduta da librerie attraverso distributori.

Differente ancora è il caso delle opere collettive, scientifiche, musicali. Il compenso dell\'autore è infatti a forfait.



Copie vendute e termini di pagamento.

Il numero di copie vendute, che consente di calcolare il compenso dell\'autore, è espresso in un rendiconto inviato annualmente all\'autore dall\'editore.

\"L\'editore si impegna a inviare all\'autore un rendiconto annuale delle vendite al 31 dicembre\".[...]

Il pagamento del compenso è di solito regolato sulla base del rendiconto annuale di vendita dell\'anno precedente. In un contratto di edizione si legge: \"L\'editore si impegna a liquidare le spettanze all\'autore così come emergono dal rendiconto annuale delle vendite, entro il 31 marzo dell\'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.



Condizioni accessorie

Si elencano qui di seguito altre clausole introdotte spesso nei contratti di edizione.

A proposito della correzione delle bozze, l\'autore ha la facoltà di correggere le prime e, a volte, anche le seconde bozze. Le correzioni dovute a una errata interpretazione del manoscritto sono a carico dell\'editore, come pure quelle straordinarie, purché entro un limite stabilito contrattualmente, di norma fissato tra il 5% e il 10% del costo della composizione tipografica.

Nei contratti \"con contributo alle spese\", invece, le correzioni straordinarie sono spesso totalmente a carico dell\'autore. In questi contratti, inoltre, vi sono clausole che dettagliano quanto l\'editore offre in termini di distribuzione e promozione. È normale, ad esempio, che possano essere previste inserzioni pubblicitarie o partecipazioni a premi letterari. All\'autore si accorda un certo numero di copie omaggio: in genere inferiore alla decina, nel caso di contratti tradizionali, mentre è di qualche decina per contratti \"con contributo alle spese\". L\'autore ha inoltre diritto a uno sconto per le copie aggiuntive che intende acquistare.[...]

Un contratto può anche contenere altri elementi, tra cui ad esempio:

definizione della durata del contratto (fino a un massimo di vent\'anni);

definizione del prezzo di vendita al pubblico: con o senza IVA, con o senza rilegatura, con o senza spese di spedizione, definizione dei canali di vendita, tutti, oppure in libreria, per corrispondenza, ecc. definizione dei diritti e della percentuale dell\'autore in caso di altre forme di utilizzazione economica (edizione economica, vendita per canali differenti, traduzione, cessione dei diritti a terzi, ecc.), definizione del carico di spesa relativo all\'eventuale bollino SIAE, ovvero l\'etichetta della Società italiana degli autori e editori che, numerando progressivamente le copie, consente il controllo della tiratura. Si tratta di una spesa minima che si aggira sulle venti lire per copia.











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